Art. 9 Comitato regionale di indirizzo 1. Il comitato ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al piano pluriennale, al bilancio di previsione,nonche' al coordinamento delle attivita' di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva. 2. Il comitato e' composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede; b) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di vice-presidente; c)l'assessore regionale alla sanita'; d) l'assessore regionale all'agricoltura; e) l'assessore regionale alle attivita' produttive; f) due rappresentanti delle unita' locali socio sanitarie, designati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle ULSS medesime; g) i Presidenti delle amministrazioni provinciali o, in loro assenza, gli assessori provinciali all'ambiente; h) tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI. 3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAV. 4. Il presidente del comitato puo' far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell'ARPAV, degli enti locali e delle unita' locali socio sanitarie, competenti in materia, nonche' esperti e tecnici. 5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa. 6. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPAV.