Art. 9
                   Comitato regionale di indirizzo
 
  1. Il comitato ha compiti generali di indirizzo verso il  direttore
generale  ed  esprime  pareri  alla  Giunta  regionale in ordine alle
proposte di regolamento e alle sue modifiche, al  piano  pluriennale,
al bilancio di previsione,nonche' al coordinamento delle attivita' di
tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
  2. Il comitato e' composto da:
   a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
   b)   l'assessore   regionale   all'ambiente,   con   funzioni   di
vice-presidente;
   c)l'assessore regionale alla sanita';
   d) l'assessore regionale all'agricoltura;
   e) l'assessore regionale alle attivita' produttive;
   f)  due  rappresentanti  delle  unita'  locali  socio   sanitarie,
designati  dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori
generali delle ULSS medesime;
   g) i Presidenti  delle  amministrazioni  provinciali  o,  in  loro
assenza, gli assessori provinciali all'ambiente;
   h)   tre   rappresentanti  dei  comuni,  designati  dalla  sezione
regionale dell'ANCI.
  3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto  di  voto,  il
direttore generale dell'ARPAV.
  4.  Il  presidente  del  comitato puo' far partecipare alle sedute,
senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della  Regione,
dell'ARPAV,  degli enti locali e delle unita' locali socio sanitarie,
competenti in materia, nonche' esperti e tecnici.
  5. Il comitato dura in carica quanto  il  Consiglio  regionale.  In
sede  di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della stessa.
  6. Il comitato si riunisce  di  norma  ogni  quadrimestre  ed  ogni
qualvolta   il   Presidente  della  Giunta  regionale  ne  chiede  la
convocazione, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi  componenti
o il direttore generale dell'ARPAV.