Art. 11. Classificazione ad una stella Gli ostelli per la gioventu' devono, oltre, possedere, oltre ai requisiti comuni di cui al precedente art. 10, i seguenti requisiti tecnici ed igienico-sanitari minimi: 1) camere a piu' posti letto, eventualmente disposti anche con il sistema a castello, di superficie utile non inferiore a mq. 4 per ogni posto letto; nel caso di biletti a castello, la superficie utile per posto letto puo' essere ridotta del 10% purche' la cubatura minima per persona non risulti inferiore a mc. 10,80 o, nelle localita' situate a quote superiori a 750 mt. di altitudine, a mc. 9,60; 2) altezza delle camere come ai punti 3) e 4) del precedente art. 4; 3) 2 wc ogni 20 posti letto o frazione, 2 docce ogni 24 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), un lavabo ogni 10 posti letto o frazione, dotato di asciugamani elettrico, specchio e spina per rasoio; 4) locali comuni di soggiorno, di norma distinti dalla sala da pranzo di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto, aumentata di mq. 0,50 per ogni posto letto in piu'; 5) camera da letto separata per la guida, ove possibile.