Art. 11.
                    Classificazione ad una stella
 
  Gli  ostelli  per  la  gioventu' devono, oltre, possedere, oltre ai
requisiti comuni di cui al precedente art. 10, i  seguenti  requisiti
tecnici ed igienico-sanitari minimi:
   1)  camere a piu' posti letto, eventualmente disposti anche con il
sistema a castello, di superficie utile non inferiore  a  mq.  4  per
ogni posto letto; nel caso di biletti a castello, la superficie utile
per  posto  letto  puo'  essere  ridotta  del 10% purche' la cubatura
minima per persona  non  risulti  inferiore  a  mc.  10,80  o,  nelle
localita'  situate  a  quote superiori a 750 mt. di altitudine, a mc.
9,60;
   2) altezza delle camere come ai punti 3) e 4) del precedente  art.
4;
   3)  2  wc  ogni  20  posti letto o frazione, 2 docce ogni 24 posti
letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), un  lavabo
ogni  10  posti  letto  o  frazione, dotato di asciugamani elettrico,
specchio e spina per rasoio;
   4) locali comuni di soggiorno, di norma  distinti  dalla  sala  da
pranzo  di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti
letto, aumentata di mq. 0,50 per ogni posto letto in piu';
   5) camera da letto separata per la guida, ove possibile.