Art. 13.
      Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'
 
  L'apertura  e  la  gestione  di  un  ostello  per la gioventu' sono
subordinate al rilascio di apposita autorizzazione  comunale,  previa
classificazione  da  parte  della Provincia, in conformita' di quanto
disposto dal Titolo II della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.
  La domanda di classificazione, va corredata:
   a) della documentazione di cui all'art. 21 della  richiamata  L.R.
n.  11/1993  (il  certificato di iscrizione alla Sezione speciale del
Registro esercenti il commercio va allegato per i privati e  per  gli
altri soggetti per i quali l'iscrizione e' obbligatoria);
   b) della eventuale convenzione di cui al precedente art. 8;
   c) dell'atto costitutivo e dello statuto.
  La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:
   1) la denominazione dell'esercizio;
   2) il nome del titolare e del gestore;
   3) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
   4) il numero massimo dei posti letto;
   5)  il  tipo di gestione e dei servizi forniti che devono, in ogni
caso, garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalita'  per
cui e' autorizzato il complesso;
   6) i periodi di apertura;
   7) l'eventuale durata minima e massima di permanenza degli ospiti;
   8) il regolamento interno per l'uso della struttura.
  Gli  elementi  di  cui  ai punti dall'1) al 7) del comma precedente
devono essere evidenziati nella autorizzazione comunale.