Art. 13. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' L'apertura e la gestione di un ostello per la gioventu' sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione comunale, previa classificazione da parte della Provincia, in conformita' di quanto disposto dal Titolo II della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11. La domanda di classificazione, va corredata: a) della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R. n. 11/1993 (il certificato di iscrizione alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio va allegato per i privati e per gli altri soggetti per i quali l'iscrizione e' obbligatoria); b) della eventuale convenzione di cui al precedente art. 8; c) dell'atto costitutivo e dello statuto. La domanda, inoltre, deve espressamente indicare: 1) la denominazione dell'esercizio; 2) il nome del titolare e del gestore; 3) i soggetti che possono utilizzare la struttura; 4) il numero massimo dei posti letto; 5) il tipo di gestione e dei servizi forniti che devono, in ogni caso, garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalita' per cui e' autorizzato il complesso; 6) i periodi di apertura; 7) l'eventuale durata minima e massima di permanenza degli ospiti; 8) il regolamento interno per l'uso della struttura. Gli elementi di cui ai punti dall'1) al 7) del comma precedente devono essere evidenziati nella autorizzazione comunale.