Art. 15.
                   Definizione di rifugio montano
 
  I  rifugi  montani  sono  strutture minimali idonee a soddisfare le
elementari esigenze di alloggio  e,  eventualmente,  di  vitto  degli
escursionisti,  situate, a tal fine, in zone favorevoli ad ascensioni
ed escursioni, ad altitudine non inferiore a metri  1.000,  fuori  da
centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.