Art. 15. Definizione di rifugio montano I rifugi montani sono strutture minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate, a tal fine, in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non inferiore a metri 1.000, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.