Art. 16. Costruzione di nuovi rifugi montani La costruzione di nuovi rifugi montani puo' essere realizzata esclusivamente da enti o associazioni statutariamente operanti senza scopo di lucro nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico e solo mediante trasformazione e/o riuso di manufatto esistente, e purche' tale riattamento non comporti un incremento volumetrico del volume esistente superiore al 30%.