Art. 16.
                 Costruzione di nuovi rifugi montani
 
  La  costruzione  di  nuovi  rifugi  montani  puo' essere realizzata
esclusivamente da enti o associazioni statutariamente operanti  senza
scopo   di   lucro   nel   settore   alpinistico,  escursionistico  e
speleologico e solo mediante trasformazione e/o  riuso  di  manufatto
esistente,  e  purche'  tale  riattamento  non comporti un incremento
volumetrico del volume esistente superiore al 30%.