Art. 17. Definizione di rifugio escursionistico Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a fornire ospitalita' e ristoro, in zone montane a quote non inferiori a mt. 700 di altitudine, servite anche da strade aperte al traffico ordinario, ubicate anche in prossimita' di centri abitati, gestite direttamente dal proprietario o date in gestione, mediante convenzione, a terzi privati. Nuovi rifugi escursionistici, potranno essere realizzati solo da enti o associazioni statutariamente operanti senza scopo di lucro nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico.