Art. 17.
               Definizione di rifugio escursionistico
 
  Sono  rifugi  escursionistici  le  strutture   idonee   a   fornire
ospitalita'  e  ristoro,  in zone montane a quote non inferiori a mt.
700 di  altitudine,  servite  anche  da  strade  aperte  al  traffico
ordinario,  ubicate  anche  in prossimita' di centri abitati, gestite
direttamente  dal  proprietario  o   date   in   gestione,   mediante
convenzione, a terzi privati.
  Nuovi  rifugi  escursionistici,  potranno essere realizzati solo da
enti o associazioni statutariamente operanti senza scopo di lucro nel
settore alpinistico, escursionistico e speleologico.