Art. 24.
      Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'
 
  L'esercizio dell'attivita' dei rifugi montani ed escursionistici e'
soggetto  ad  autorizzazione  da  rilasciarsi  dal competente Comune,
previa classificazione da parte dell'Ente  preposto,  in  conformita'
delle leggi regionali che regolano la materia.
  La domanda di classificazione, va corredata:
   1)  della  documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R.
n. 11/1993 (il certificato di iscrizione alla  sezione  speciale  del
Registro  gli  esercenti il commercio va allegato per i privati e per
gli altri soggetti per i quali l'iscrizione e' obbligatoria);
   2) della tabella delle tariffe relative ai  vari  servizi  offerti
con l'indicazione delle modalita' di applicazione delle stesse.
  La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:
   1) la denominazione dell'esercizio;
   2) il proprietario della struttura;
   3) l'altitudine della localita';
   4) il tipo di costruzione;
   5) le vie di accesso;
   6) la capacita' ricettiva (massimo dei posti letto, w.c., lavabi);
   7) i periodi di apertura;
   8) il soggetto responsabile della struttura che deve sottoscrivere
la domanda per accettazione, quando si tratti di rifugio con custode.
  Gli   elementi  di  cui  ai  punti  dall'1)  all'8)  devono  essere
evidenziati nell'autorizzazione comunale.