Art. 24. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' L'esercizio dell'attivita' dei rifugi montani ed escursionistici e' soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal competente Comune, previa classificazione da parte dell'Ente preposto, in conformita' delle leggi regionali che regolano la materia. La domanda di classificazione, va corredata: 1) della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R. n. 11/1993 (il certificato di iscrizione alla sezione speciale del Registro gli esercenti il commercio va allegato per i privati e per gli altri soggetti per i quali l'iscrizione e' obbligatoria); 2) della tabella delle tariffe relative ai vari servizi offerti con l'indicazione delle modalita' di applicazione delle stesse. La domanda, inoltre, deve espressamente indicare: 1) la denominazione dell'esercizio; 2) il proprietario della struttura; 3) l'altitudine della localita'; 4) il tipo di costruzione; 5) le vie di accesso; 6) la capacita' ricettiva (massimo dei posti letto, w.c., lavabi); 7) i periodi di apertura; 8) il soggetto responsabile della struttura che deve sottoscrivere la domanda per accettazione, quando si tratti di rifugio con custode. Gli elementi di cui ai punti dall'1) all'8) devono essere evidenziati nell'autorizzazione comunale.