Art. 28.
                               Servizi
 
  Gli  affittacamere  devono  assicurare i seguenti servizi minimi di
ospitalita', compresi nel prezzo dell'alloggio:
   1) la pulizia e riassetto dei locali ad ogni cambio di  cliente  e
almeno una volta la settimana;
   2)  la  fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni
nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;
   3) fornitura di energia elettrica,  di  gas,  o  altra  fonte  per
illuminazione  e riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per
gli esercizi con licenza stagionale estiva);
   4) fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o
bagni;
   5) telefono ad uso comune.