Art. 28. Servizi Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalita', compresi nel prezzo dell'alloggio: 1) la pulizia e riassetto dei locali ad ogni cambio di cliente e almeno una volta la settimana; 2) la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale; 3) fornitura di energia elettrica, di gas, o altra fonte per illuminazione e riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva); 4) fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni; 5) telefono ad uso comune.