Art. 32. Appartamenti mobiliati per uso turistico Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attivita' di affittacamere e delle case ed appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilita', senza la fornitura di servizi complementari. Coloro che intendano dare alloggio a forestieri secondo le modalita' stabilite nel 1 comma per un periodo superiore a dieci giorni sono tenuti a darne comunicazione a norma del titolo 4 della L.R. n. 11/1993, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio della locazione. La omessa, tardiva, errata o incompleta segnalazione e' punibile nella misura stabilita dal 1 comma dell'art. 11 della richiamata legge regionale n. 11/1993.