Art. 32.
              Appartamenti mobiliati per uso turistico
 
  Non  sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attivita' di
affittacamere e delle case ed appartamenti  per  vacanze  coloro  che
danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a
qualsiasi  titolo  disponibilita',  senza  la  fornitura  di  servizi
complementari.
  Coloro  che  intendano  dare  alloggio  a  forestieri  secondo   le
modalita'  stabilite  nel  1  comma  per un periodo superiore a dieci
giorni sono tenuti a darne comunicazione a norma del titolo  4  della
L.R.  n.  11/1993, ai fini della rilevazione statistica del movimento
turistico regionale.
  Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio
della locazione.
  La omessa, tardiva, errata o incompleta  segnalazione  e'  punibile
nella  misura  stabilita  dal  1  comma dell'art. 11 della richiamata
legge regionale n. 11/1993.