Art. 35.
                   Dotazioni, prestazioni, servizi
 
  Le case e gli appartamenti per vacanze devono  essere  arredati  in
modo decoroso, anche se sobrio.
  Le  camere  da  letto  devono  essere  dotate  di  letto  con rete,
materasso e cuscino, sedia o sgabello, scomparto armadio, comodino  e
lampada, per persona.
  La cucina (o l'angolo cottura) deve essere completa di fornello con
due  fuochi  a piastra e relativa alimentazione, frigorifero, lavello
con scolapiatti, stoviglieria e posateria. La  zona  pranzo-soggiorno
deve  essere  arredata  con mobile-credenza, tavolo e sedie in numero
sufficiente per gli ospiti.
  Il bagno deve essere completo di tazza wc con cassetta di  cacciata
d'acqua, lavandino, bidet, doccia o vasca.
  Nelle  case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le
seguenti prestazioni minimali:
   1) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e  fredda,
riscaldamento  (l'obbligo  non  sussiste per gli esercizi con licenza
stagionale estiva) ed eventualmente gas;
   2) manutenzione ordinaria, ai fini della piena  efficienza,  delle
unita' abitative e degli arredi.