Art. 35. Dotazioni, prestazioni, servizi Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere arredati in modo decoroso, anche se sobrio. Le camere da letto devono essere dotate di letto con rete, materasso e cuscino, sedia o sgabello, scomparto armadio, comodino e lampada, per persona. La cucina (o l'angolo cottura) deve essere completa di fornello con due fuochi a piastra e relativa alimentazione, frigorifero, lavello con scolapiatti, stoviglieria e posateria. La zona pranzo-soggiorno deve essere arredata con mobile-credenza, tavolo e sedie in numero sufficiente per gli ospiti. Il bagno deve essere completo di tazza wc con cassetta di cacciata d'acqua, lavandino, bidet, doccia o vasca. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni minimali: 1) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva) ed eventualmente gas; 2) manutenzione ordinaria, ai fini della piena efficienza, delle unita' abitative e degli arredi.