Art. 40.
      Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'
 
  L'esercizio dell'attivita' ricettiva nella residenza di campagna e'
soggetta   ad   autorizzazione  da  rilasciarsi  dal  Comune,  previa
classificazione da parte dell'Ente  preposto,  in  conformita'  delle
leggi regionali che regolano la materia.
  La  domanda di classificazione va corredata della documentazione di
cui all'art. 21 della richiamata legge regionale n. 11/1993, e  della
tabella  delle tariffe relative ai servizi offerti, con l'indicazione
delle modalita' di applicazione delle stesse.
  La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:
   1) la denominazione dell'esercizio;
   2) le generalita' del titolare;
   3) il numero e l'ubicazione delle camere o appartamenti  destinati
all'attivita' ricettiva;
   4) il numero massimo dei posti letto;
   5)  eventuali  servizi  accessori  oltre quelli obbligatori di cui
all'art. 38, offerti all'utenza;
   6) i periodi di esercizio dell'attivita'.
  Gli  elementi  di  cui  ai  punti  dall'1)  al  6)  devono   essere
evidenziati nell'autorizzazione comunale.
  I  gestori  delle  residenze  di campagna sono tenuti ad iscriversi
alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio relativa ai
titolari di imprese turistico-ricettive,  di  cui  all'art.  5  della
legge 17 maggio 1983, n. 217.