Art. 40. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' L'esercizio dell'attivita' ricettiva nella residenza di campagna e' soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'Ente preposto, in conformita' delle leggi regionali che regolano la materia. La domanda di classificazione va corredata della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata legge regionale n. 11/1993, e della tabella delle tariffe relative ai servizi offerti, con l'indicazione delle modalita' di applicazione delle stesse. La domanda, inoltre, deve espressamente indicare: 1) la denominazione dell'esercizio; 2) le generalita' del titolare; 3) il numero e l'ubicazione delle camere o appartamenti destinati all'attivita' ricettiva; 4) il numero massimo dei posti letto; 5) eventuali servizi accessori oltre quelli obbligatori di cui all'art. 38, offerti all'utenza; 6) i periodi di esercizio dell'attivita'. Gli elementi di cui ai punti dall'1) al 6) devono essere evidenziati nell'autorizzazione comunale. I gestori delle residenze di campagna sono tenuti ad iscriversi alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.