Art. 48.
                          Norme di richiamo
 
  Per   tutto  quanto  non  previsto  nella  presente  legge,  ed  in
particolare in merito alla segnalazione dei prezzi  e  del  movimento
turistico  (arrivi  e  presenze),  alla  classificazione,  ai rinnovi
annuali  delle  autorizzazioni,  ai  controlli,  ed   alle   sanzioni
amministrative,  si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 26
gennaio 1993 n.  11, e successive modificazioni.