Art. 48. Norme di richiamo Per tutto quanto non previsto nella presente legge, ed in particolare in merito alla segnalazione dei prezzi e del movimento turistico (arrivi e presenze), alla classificazione, ai rinnovi annuali delle autorizzazioni, ai controlli, ed alle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 26 gennaio 1993 n. 11, e successive modificazioni.