Art. 49. Osservanza di normativa vigente E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attivita' ricettiva, in quanto applicabili alle attivita' disciplinate dalla presente legge e, in particolare, delle norme riguardanti l'abolizione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236), la sicurezza pubblica, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.