Art. 49.
                   Osservanza di normativa vigente
 
  E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali  e  regionali
che   regolano   l'esercizio   dell'attivita'  ricettiva,  in  quanto
applicabili alle attivita' disciplinate dalla presente  legge  e,  in
particolare,  delle  norme  riguardanti  l'abolizione  delle barriere
architettoniche (legge 9 gennaio  1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n.
236), la sicurezza pubblica, la prevenzione incendi ed infortuni,  la
tutela igienico-sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.