Art. 5.
                       Obblighi amministrativi
                  per lo svolgimento dell'attivita'
 
  L'esercizio  dell'attivita'  ricettiva  nelle  case  per  ferie  e'
soggetto   ad   autorizzazione  da  rilasciarsi  dal  Comune,  previa
classificazione da parte dell'Ente  preposto,  in  conformita'  delle
leggi regionali che regolano la materia.
  La domanda di classificazione, va corredata:
   a)  della  documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R.
n. 11/1993 e successive modificazione (il certificato  di  iscrizione
alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio va allegato
per  i  privati  e per gli altri soggetti per i quali l'iscrizione e'
obbligatoria; in caso di societa'  va  allegato  il  certificato  del
legale rappresentante o dell'istitore dallo stesso preposto);
   b)  della  eventuale  convenzione di cui al 2 comma del precedente
art. 2;
   c)   dell'atto   costitutivo   e   dello    statuto,    al    fine
dell'accertamento della reale natura dell'attivita.
  La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:
   1) la denominazione dell'esercizio;
   2) il proprietario della struttura;
   3) il soggetto responsabile della struttura;
   4) gli utilizzatori della struttura;
   5) il numero massimo dei posti letto;
   6) i servizi forniti oltre l'alloggio;
   7) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
   8) i periodi di apertura.
  Gli  elementi  di  cui  ai  punti dall'1 all'8 del comma precedente
devono essere evidenziati nella autorizzazione comunale.