Art. 5. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' L'esercizio dell'attivita' ricettiva nelle case per ferie e' soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'Ente preposto, in conformita' delle leggi regionali che regolano la materia. La domanda di classificazione, va corredata: a) della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R. n. 11/1993 e successive modificazione (il certificato di iscrizione alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio va allegato per i privati e per gli altri soggetti per i quali l'iscrizione e' obbligatoria; in caso di societa' va allegato il certificato del legale rappresentante o dell'istitore dallo stesso preposto); b) della eventuale convenzione di cui al 2 comma del precedente art. 2; c) dell'atto costitutivo e dello statuto, al fine dell'accertamento della reale natura dell'attivita. La domanda, inoltre, deve espressamente indicare: 1) la denominazione dell'esercizio; 2) il proprietario della struttura; 3) il soggetto responsabile della struttura; 4) gli utilizzatori della struttura; 5) il numero massimo dei posti letto; 6) i servizi forniti oltre l'alloggio; 7) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti; 8) i periodi di apertura. Gli elementi di cui ai punti dall'1 all'8 del comma precedente devono essere evidenziati nella autorizzazione comunale.