Art. 50.
                       Sanzioni amministrative
 
  Chiunque  espleti  l'attivita'  prevista  negli  artt.  30  e  31 o
allestisca e/o gestisca uno dei complessi indicati nell'art. 1  della
presente  legge,  sprovvisto della classificazione e/o della relativa
autorizzazione,  e'  soggetto,  in   solido   con   il   proprietario
dell'immobile,   qualora   sia   persona   diversa,   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  L.  1.000.000  a  L.
3.000.000  ed  alla  immediata  chiusura  del complesso ricettivo, in
conformita' delle disposizioni portate dal titolo VI  della  L.R.  n.
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