Art. 50. Sanzioni amministrative Chiunque espleti l'attivita' prevista negli artt. 30 e 31 o allestisca e/o gestisca uno dei complessi indicati nell'art. 1 della presente legge, sprovvisto della classificazione e/o della relativa autorizzazione, e' soggetto, in solido con il proprietario dell'immobile, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 ed alla immediata chiusura del complesso ricettivo, in conformita' delle disposizioni portate dal titolo VI della L.R. n. 11/93.