Art. 51. Disposizioni transitorie Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive di cui all'art. 1 della presente legge, devono presentare domanda al fine di ottenere la prescritta classificazione. Entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive gia' operanti, al fine del proseguimento della attivita' ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.