Art. 51.
                      Disposizioni transitorie
 
  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i
titolari  o  legali  rappresentanti  delle strutture ricettive di cui
all'art. 1 della presente legge, devono presentare domanda al fine di
ottenere la prescritta classificazione.
  Entro un biennio dall'entrata in vigore della  presente  legge,  le
strutture  ricettive  gia'  operanti, al fine del proseguimento della
attivita' ricettiva,  devono  essere  adeguate  alle  caratteristiche
funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.