Art. 7. Definizione Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per fornire vitto e/o alloggio a studenti e giovani (di norma di eta' non superiore ai 30 anni) e, comunque, a persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute ed agli accompagnatori dei gruppi, gestite in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi, operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, religiose o sportive.