Art. 7.
                             Definizione
 
  Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per
fornire vitto e/o alloggio a studenti e giovani (di norma di eta' non
superiore ai 30 anni) e, comunque,  a  persone  fisiche  aderenti  ad
associazioni giovanili legalmente riconosciute ed agli accompagnatori
dei  gruppi,  gestite  in genere da enti pubblici, associazioni, enti
religiosi, operanti statutariamente  senza  scopo  di  lucro  per  il
conseguimento di finalita' sociali, culturali, religiose o sportive.