Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100.000.000 (centomilioni), si provvede mediante riduzione dello stanziamento, in termine di competenza e cassa, del capitolo 323000, elenco n. 3, denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti". La partita n. 4 e' corrispondentemente ridotta. 2. Nello stato di previsione della spesa, e' istituito ed iscritto il capitolo 251521 nel settore 25, titolo 1, categoria 5, denominato: "Contributo per la realizzazione dell'enoteca regionale in Ortona" con uno stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 100.000.000.