Art. 3.
 
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in  L.  100.000.000  (centomilioni),  si  provvede  mediante
riduzione  dello  stanziamento, in termine di competenza e cassa, del
capitolo 323000, elenco n. 3, denominato  "Fondo  globale  occorrente
per  far  fronte ad oneri conseguenti nuovi provvedimenti legislativi
riguardanti spese correnti". La partita n. 4  e'  corrispondentemente
ridotta.
  2.  Nello stato di previsione della spesa, e' istituito ed iscritto
il capitolo 251521 nel settore 25, titolo 1, categoria 5, denominato:
"Contributo per la realizzazione dell'enoteca  regionale  in  Ortona"
con  uno  stanziamento  in  termini  di  competenza  e  cassa  di  L.
100.000.000.