Art. 4.
 
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 7 dicembre 1995
                              FALCONIO