(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 6 della legge regionale n. 58/1994 e' cosi' modificato: "A ciascuno dei consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza e' assegnata una unita' appartenente ad una qualifica funzionale non superiore alla VII, che puo' essere reperita, oltre che tra il personale regionale, anche tra il personale di altra pubblica amministrazione statale o locale, mediante l'istituto del comando e con le modalita' di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 58/1994".