Art. 2.
 
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 7 dicembre 1995
                              FALCONIO