Art. 2.
 
  L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n.  30  e'  cosi'
modificato:
  "Il  contributo  viene  erogato con delibera della Giunta regionale
entro il  31  marzo  di  ogni  esercizio  finanziario  e  la  Sezione
Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi di Teramo deve presentare
annualmente  alla  Regione  il rendiconto dell'impiego del contributo
stesso  entro  il  28  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di
erogazione.
  Per  l'anno  1995  la  Giunta  Regionale  eroga  la  differenza del
contributo dovuto  entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge".