Art. 2. L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 30 e' cosi' modificato: "Il contributo viene erogato con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario e la Sezione Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi di Teramo deve presentare annualmente alla Regione il rendiconto dell'impiego del contributo stesso entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per l'anno 1995 la Giunta Regionale eroga la differenza del contributo dovuto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".