Art. 3.
 
  Al  maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in  lire  20.000.000  si  provvede  mediante  riduzione  per
competenza  e  cassa,  del  capitolo  323000, elenco n. 3 allegato al
bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
  La  partita  n.  6  riguardante   iniziative   intersettoriali   e'
corrispondentemente ridotta.
  Nello  stato di previsione della spesa lo stanziamento del capitolo
71628 denoinato: "Provvidenze per la Sezione Provinciale  dell'Unione
Italiana  Ciechi di Teramo" e' incrementato, in termini di competenza
e cassa, di lire 20.000.000.
  Negli  esercizi  successivi  l'onere  gravera'  sui  corrispondenti
capitoli dei pertinenti bilanci.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 22 dicembre 1995
                              FALCONIO