Art. 3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.000.000 si provvede mediante riduzione per competenza e cassa, del capitolo 323000, elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso. La partita n. 6 riguardante iniziative intersettoriali e' corrispondentemente ridotta. Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del capitolo 71628 denoinato: "Provvidenze per la Sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo" e' incrementato, in termini di competenza e cassa, di lire 20.000.000. Negli esercizi successivi l'onere gravera' sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 22 dicembre 1995 FALCONIO