Art. 2.
 
  Dopo il 2 comma dell'art. 33  della  legge  regionale  26  novembre
1986, n. 70 e' inserito il seguente:
  La  norma  di  cui  al  precedente  comma  si  applica  anche  alle
erogazioni di  contributi  relative  all'esercizio  1994  non  ancora
definite.