Art. 2.
 
  La giunta regionale provvede a ripartire tra le U.S.L.  nei  limiti
dello  stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione
al numero dei dializzati residenti nell'ambito di ciascuna U.S.L.
  Le U.S.L. utilizzano gli importi assegnati  esclusivamente  per  le
provvidenze in favore dei nefropatici.
  Le  provvidenze:  sussidio  mensile,  rimborso spese di viaggio per
l'effettuazione  di  dialisi  e  contributi  per  trapianti  di  rene
determinate  con  leggi  regionali 21 aprile 1977, n. 19; 14 novembre
1978, n. 69 e 9 settembre 1983,  n.  60  vengono  ridotte  in  misura
proporzionale a quella prevista per ciascuna provvidenza dalle stesse
leggi, nei limiti della somma assegnata dalla Regione.