Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 1.500.000.000, si provvede mediante utilizzazione dell'apposita partita n. 1, dell'elenco n. 3, cap. n. 323000 denominato: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti, allegato al bilancio per l'esercizio in corso. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: (Omissis). La partita n. 1, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio del medesimo esercizio e' soppressa.