Art. 3.
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno 1995 in L. 1.500.000.000,  si  provvede  mediante
utilizzazione  dell'apposita  partita n. 1, dell'elenco n. 3, cap. n.
323000 denominato:  Fondo globale occorrente per far fronte ad  oneri
conseguenti  a  nuovi  provvedimenti  legislativi  riguardanti  spese
correnti, allegato al bilancio per l'esercizio in corso.
  Nello stato di previsione della spesa del  bilancio  di  previsione
per   l'esercizio   finanziario   1995  sono  apportate  le  seguenti
variazioni in termini di competenza e cassa:
  (Omissis).
  La partita n. 1, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio del medesimo
esercizio e' soppressa.