Art. 2. L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "1. La F.I.R.A. S.p.A. e' strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali. 2. A tali fini la F.I.R.A. S.p.A., direttamente o mediante societa' da lei promosse o partecipate, il cui capitale potra' anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato, potra': a) assumere partecipazioni minoritarie in societa' di capitali, operanti nei settori produttivi, in societa' cooperative, in societa' consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, gia' costituite o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma della F.I.R.A. S.p.A. ed al fine della loro espansione, riconversione ed ammodernamento. Sono comunque, escluse partecipazioni in Societa' che abbiano come scopo attivita' meramente finanziarie; b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici e organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari; c) attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi; d) promuovere, in collegamento con i Consorzi di Sviluppo Industriale e Consorzi misti ai sensi della legge 317/91, la nascita di societa' e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti industriali d'Abruzzo; e) gestire, per conto della regione e previe deliberazioni della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonche' fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta regionale per il tramite del Settore competente per materie; f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la F.I.R.A. S.p.A. e' vincolata al rispetto di criteri di economicita' della gestione di produttivita' dell'investimento. 4. La Societa' potra' effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attivita', comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale".