Art. 2.
 
  L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "1.   La   F.I.R.A.   S.p.A.   e'  strumento  di  attuazione  della
programmazione economica regionale e,  nell'ambito  delle  competenze
regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e
territoriale    della   Regione,   per   la   piena   occupazione   e
l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e  per  la  valorizzazione
delle sue risorse imprenditoriali.
  2. A tali fini la F.I.R.A. S.p.A., direttamente o mediante societa'
da  lei  promosse  o partecipate, il cui capitale potra' anche essere
riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato, potra':
   a)  assumere  partecipazioni  minoritarie in societa' di capitali,
operanti nei settori produttivi, in societa' cooperative, in societa'
consortili  ed  in  consorzi  tra  piccole  e  medie  imprese,   gia'
costituite  o  da costituirsi, operanti nei settori individuati quali
prioritari nel programma della F.I.R.A. S.p.A. ed al fine della  loro
espansione,  riconversione  ed ammodernamento. Sono comunque, escluse
partecipazioni in Societa' che abbiano come scopo attivita' meramente
finanziarie;
   b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti  tecnici
e  organizzativi  connessi,  alle  piccole e medie imprese abruzzesi,
anche mediante la concessione di garanzie,  fidejussorie  o  diverse,
per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;
   c)  attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento
delle  risorse  necessarie  alla  crescita   ed   al   consolidamento
finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;
   d)   promuovere,  in  collegamento  con  i  Consorzi  di  Sviluppo
Industriale e Consorzi misti ai sensi della legge 317/91, la  nascita
di societa' e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e
dei distretti industriali d'Abruzzo;
   e)  gestire,  per conto della regione e previe deliberazioni della
Giunta regionale, fondi  speciali  destinati  alla  realizzazione  di
piani  e  programmi  regionali, nonche' fondi di origine comunitaria,
con l'obbligo di rendicontare alla Giunta regionale  per  il  tramite
del Settore competente per materie;
   f)  prestare  assistenza  finanziaria  agli  imprenditori agricoli
singoli o associati.
  3. Nell'esercizio delle proprie  funzioni  la  F.I.R.A.  S.p.A.  e'
vincolata  al  rispetto  di criteri di economicita' della gestione di
produttivita' dell'investimento.
  4. La Societa' potra' effettuare qualsiasi operazione  mobiliare  e
svolgere   attivita',   comprese  quelle  di  studio  e  di  ricerca,
necessarie per lo svolgimento  dei  compiti  rientranti  nell'oggetto
sociale".