Art. 4. L'art. 4 e' sostituito dal seguente: "1. La F.I.R.A. S.p.A. in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attivita' per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta. 2. La F.I.R.A. S.p.A. e' tenuta, altresi', a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al settore Industria della giunta regionale. Il rapporto deve contenere, tra l'altro, una relazione sulla situazione e sullo stato di attuazione del programma delle societa' collegate. In allegato al rapporto dovranno essere trasmessi i bilanci delle societa' a cui la F.I.R.A. S.p.A. partecipa, approvati nel semestre precedente, che non siano stati allegati al bilancio della F.I.R.A. S.p.A. stessa. Ogni sei mesi deve, altresi', essere presentato al settore regionale predetto, per l'approvazione della giunta, il rendiconto delle somme di danaro di origine comunitaria, statale o regionale, accreditate alla F.I.R.A. S.p.A. per la gestione e/o realizzazione di determinati progetti, funzioni od obiettivi".