Art. 4.
 
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  F.I.R.A.  S.p.A.  in  conformita'  agli  indirizzi   della
programmazione  regionale,  redige, entro il 15 ottobre di ogni anno,
il  programma  di  attivita'  per  l'anno  successivo  da  sottoporre
all'approvazione  del  Consiglio  regionale  d'Abruzzo.  Il Consiglio
regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione  del  documento
da parte della Giunta.
  2.  La  F.I.R.A. S.p.A. e' tenuta, altresi', a trasmettere ogni sei
mesi un rapporto sull'andamento della  gestione  sociale  al  settore
Industria  della  giunta  regionale.  Il rapporto deve contenere, tra
l'altro, una relazione sulla situazione e sullo stato  di  attuazione
del  programma  delle  societa'  collegate.  In  allegato al rapporto
dovranno essere trasmessi i bilanci delle societa' a cui la  F.I.R.A.
S.p.A.    partecipa, approvati nel semestre precedente, che non siano
stati allegati al bilancio della F.I.R.A.  S.p.A.  stessa.  Ogni  sei
mesi deve, altresi', essere presentato al settore regionale predetto,
per  l'approvazione della giunta, il rendiconto delle somme di danaro
di  origine  comunitaria,  statale  o  regionale,  accreditate   alla
F.I.R.A.    S.p.A.  per  la gestione e/o realizzazione di determinati
progetti, funzioni od obiettivi".