Art. 5. L'art. 5 e' integrato dai seguenti commi: "L'Assemblea dei soci potra' proporre, sempre che ne sussistano i requisiti e le condizioni di legge, variazioni del capitale sociale e delle relative quote sociali. La partecipazione della regione quale socio di maggioranza non dovra' superare il 70%. Con legge regionale sono regolate le modalita' del conferimento della maggiore quota regionale".