Art. 5.
 
  L'art. 5 e' integrato dai seguenti commi:
  "L'Assemblea dei soci potra' proporre, sempre che ne  sussistano  i
requisiti e le condizioni di legge, variazioni del capitale sociale e
delle relative quote sociali.
  La  partecipazione  della  regione  quale  socio di maggioranza non
dovra' superare il 70%.
  Con legge regionale sono regolate  le  modalita'  del  conferimento
della maggiore quota regionale".