Art. 6. L'art. 6 e' sostituito dal seguente: "ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'". 1. Sono organi della societa': l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Sindaci. 2. La Societa' e' amministrata da un Consiglio, composto da un numero di componenti pari a 9. 3. La Regione Abruzzo, in quanto socio di maggioranza, ha diritto ad un numero di consiglieri in proporzione alla quota di capitale posseduta, e comunque ha facolta', ex art. 2458 Cod. Civ., di nominare un numero di consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 4. Gli altri Consiglieri spettano in proporzione agli altri azionisti che detengano almeno il 5% del capitale sociale. 5. Il Consiglio dura in carica un triennio. La cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione e' ricostituito. 6. L'Assemblea dei soci, nella prima adunanza, elegge, tra i consiglieri nominati in rappresentanza della Regione, il Presidente. 7. L'Assemblea fissa il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente. 8. I membri del Consiglio di Amministrazione, rappresentanti la Regione Abruzzo, sono nominati con deliberazione motivata dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto al Settore Industria. 9. Tutti i Consiglieri devono essere scelti tra le persone alle quali, per formazione accademica, professionale, imprenditoriale - privata o pubblica - sia riconosciuta una sperimentata competenza nel campo economico, finanziario e giuridico nonche' una onorabilita' secondo i criteri fissati dal D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350. Il permanere dei requisiti e' controllato dalla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.