Art. 6.
 
  L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
                  "ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE
                          DELLA SOCIETA'".
  1.  Sono  organi  della  societa':  l'Assemblea,  il  Consiglio  di
Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Sindaci.
  2. La Societa' e' amministrata da  un  Consiglio,  composto  da  un
numero di componenti pari a 9.
  3.  La  Regione Abruzzo, in quanto socio di maggioranza, ha diritto
ad un numero di consiglieri in proporzione  alla  quota  di  capitale
posseduta,  e  comunque  ha  facolta',  ex  art.  2458  Cod. Civ., di
nominare un numero di  consiglieri  non  inferiore  alla  maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.
  4.  Gli  altri  Consiglieri  spettano  in  proporzione  agli  altri
azionisti che detengano almeno il 5% del capitale sociale.
  5. Il Consiglio dura in  carica  un  triennio.  La  cessazione  per
scadenza   ha   effetto   dal   momento   in   cui  il  Consiglio  di
Amministrazione e' ricostituito.
  6. L'Assemblea dei  soci,  nella  prima  adunanza,  elegge,  tra  i
consiglieri nominati in rappresentanza della Regione, il Presidente.
  7.  L'Assemblea fissa il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio
per l'elezione del Presidente.
  8. I membri del Consiglio  di  Amministrazione,  rappresentanti  la
Regione  Abruzzo,  sono  nominati  con  deliberazione  motivata dalla
Giunta regionale su  proposta  del  Componente  preposto  al  Settore
Industria.
  9.  Tutti  i  Consiglieri  devono essere scelti tra le persone alle
quali, per formazione accademica,  professionale,  imprenditoriale  -
privata o pubblica - sia riconosciuta una sperimentata competenza nel
campo  economico,  finanziario  e  giuridico nonche' una onorabilita'
secondo i criteri fissati dal D.P.R.  27  giugno  1985,  n.  350.  Il
permanere dei requisiti e' controllato dalla Commissione di Vigilanza
del Consiglio regionale.