Art. 2.
 
  1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 23 febbraio 1996
                              FALCONIO