(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 7 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1995 n. 15 e' differito al 31 dicembre 1997.