Art. 8.
                      Commissioni esaminatrici
 
  1.  Le  Commissioni  esaminatrici dei concorsi per l'assunzione nel
ruolo del  Consiglio  regionale  sono  costituite  con  provvedimento
dell'Ufficio di Presidenza secondo la normativa vigente. Dalla stessa
normativa  regionale vigente sono regolate, in quanto compatibile, le
modalita' di svolgimento delle operazioni concorsuali.