Art. 8. Commissioni esaminatrici 1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione nel ruolo del Consiglio regionale sono costituite con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza secondo la normativa vigente. Dalla stessa normativa regionale vigente sono regolate, in quanto compatibile, le modalita' di svolgimento delle operazioni concorsuali.