Art. 2.
 
  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  provvedere  a  tutti gli
adempimenti diretti all'acquisizione in proprieta' del Centro, ed  in
particolare:
   a  stipulare con lo IASM (oggi I.P.I.) apposita convenzione per la
disciplina dei relativi aspetti patrimoniali e finanziari;
   a ricercare le migliori forme  per  la  gestione  del  centro  che
assicurino  l'efficace  perseguimento  delle  finalita'  indicate nel
precedente articolo 1, ricorrendo all'affidamento  a  terzi  soggetti
interessati,  mediante  procedure  da  espletare  nel  rispetto delle
normative nazionali e comunitarie.