Art. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere a tutti gli adempimenti diretti all'acquisizione in proprieta' del Centro, ed in particolare: a stipulare con lo IASM (oggi I.P.I.) apposita convenzione per la disciplina dei relativi aspetti patrimoniali e finanziari; a ricercare le migliori forme per la gestione del centro che assicurino l'efficace perseguimento delle finalita' indicate nel precedente articolo 1, ricorrendo all'affidamento a terzi soggetti interessati, mediante procedure da espletare nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.