Art. 3.
 
  In caso di inutilizzazione parziale o totale del Centro, la Regione
potra',  previa  apposita  motivata   deliberazione   del   Consiglio
regionale:
   alienarlo a terzi;
   utilizzarlo   per   lo   svolgimento   delle   proprie   attivita'
istituzionali e/o di interesse pubblico.