(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fino alla emanazione dell'A.I.C. (Atto Indirizzo e Coordinamento) di cui all'art. 8 - comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 517, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'accreditamento provvisorio delle Case di Cura private, sono quelli previsti dalla legge regionale 14 settembre 1989, n. 85.