Art. 3.
 
  All'onere  derivante   dall'applicazione   della   presente   legge
regionale,  valutato  per  l'anno  1996,  in  lire  2.000.000.000, si
provvede  introducendo  le  seguenti  variazioni,   in   termini   di
competenza  e  cassa,  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
bilancio del medesimo esercizio finanziario:
  (Omissis).
  La partita n. 25 dell'elenco n. 4 e' corrispondentemente ridotta.