Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale, valutato per l'anno 1996, in lire 2.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio finanziario: (Omissis). La partita n. 25 dell'elenco n. 4 e' corrispondentemente ridotta.