Art. 4. Onere finanziario All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L.56.000.000 (cinquantaseimilioni), si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al Cap. 323000: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - elenco n. 3 partita 24 - del bilancio di previsione per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 e' istituito ed iscritto nel Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 6, il Cap. 011648 denominato: Contributo per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e per la promozione turistica nel Voivodato di Zielona Gora (Polonia), con lo stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 56.000.000.