Art. 4.
                          Onere finanziario
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
valutato  in L.56.000.000 (cinquantaseimilioni), si provvede mediante
riduzione  di  pari  importo,  per  competenza  e  per  cassa,  dello
stanziamento  iscritto  al  Cap. 323000: Fondo globale occorrente per
far fronte ad oneri conseguenti  a  nuovi  provvedimenti  legislativi
riguardanti spese correnti - elenco n. 3 partita 24 - del bilancio di
previsione per l'esercizio 1996.
  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1996 e' istituito ed iscritto nel Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 6,  il  Cap.
011648 denominato: Contributo per la commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli  e  per la promozione turistica nel Voivodato di Zielona
Gora (Polonia), con lo stanziamento in termini di competenza e  cassa
di L. 56.000.000.