Art. 2.
                         Uso della motonave
 
  L'uso  della  motonave e' finalizzato alle campagne di ricerca e di
controllo dei fenomeni riguardanti l'inquinamento e l'eutrofizzazione
del mare Adriatico e dei corsi d'acqua e le erosioni marine,  nonche'
per  rilievi  batimetrici  e correntometrici e per studi attinenti il
rilevamento e la determinazione di parametri connessi con i  predetti
fenomeni  o comunque inerenti la salvaguardia ecologica dell'ambiente
marino, per la parte interessante il territorio regionale.
  L'impiego  della  motonave  puo'  essere  esteso  ad   altre   zone
dell'Adriatico  nel  quadro di ricerche finalizzate alla conoscenza e
al risanamento di detto mare, previe apposite convenzioni,  approvate
dalla Giunta regionale, con altre Regioni della costa adriatica o con
organi dello Stato ed altri enti ed istituti di ricerca.
  Le  convenzioni  di  cui al comma precedente determinano, altresi',
gli oneri finanziari a carico dei soggetti a favore dei  quali  viene
rivolta  l'attivita'  di  ricerca  e le modalita' di versamento delle
relative somme  in  apposito  capitolo  del  bilancio  regionale,  da
destinare  alle spese di esercizio e di manutenzione della motonave e
al rinnovo o completamento della strumentazione scientifica di  bordo
e a terra.
  La Giunta regionale, con provvedimenti motivati, potra' autorizzare
di  volta  in volta l'utilizzazione della motonave per usi diversi da
quelli  indicati  nei  commi  precedenti,  purche'  rispondenti  alle
finalita'  istituzionali  della  Regione  e  compatibilmente  con  le
possibilita' operative del natante e  degli  strumenti  in  dotazione
allo stesso.