Art. 2. Uso della motonave L'uso della motonave e' finalizzato alle campagne di ricerca e di controllo dei fenomeni riguardanti l'inquinamento e l'eutrofizzazione del mare Adriatico e dei corsi d'acqua e le erosioni marine, nonche' per rilievi batimetrici e correntometrici e per studi attinenti il rilevamento e la determinazione di parametri connessi con i predetti fenomeni o comunque inerenti la salvaguardia ecologica dell'ambiente marino, per la parte interessante il territorio regionale. L'impiego della motonave puo' essere esteso ad altre zone dell'Adriatico nel quadro di ricerche finalizzate alla conoscenza e al risanamento di detto mare, previe apposite convenzioni, approvate dalla Giunta regionale, con altre Regioni della costa adriatica o con organi dello Stato ed altri enti ed istituti di ricerca. Le convenzioni di cui al comma precedente determinano, altresi', gli oneri finanziari a carico dei soggetti a favore dei quali viene rivolta l'attivita' di ricerca e le modalita' di versamento delle relative somme in apposito capitolo del bilancio regionale, da destinare alle spese di esercizio e di manutenzione della motonave e al rinnovo o completamento della strumentazione scientifica di bordo e a terra. La Giunta regionale, con provvedimenti motivati, potra' autorizzare di volta in volta l'utilizzazione della motonave per usi diversi da quelli indicati nei commi precedenti, purche' rispondenti alle finalita' istituzionali della Regione e compatibilmente con le possibilita' operative del natante e degli strumenti in dotazione allo stesso.