Art. 3.
          Spese di esercizio e manutenzione della motonave
 
  Ai   fini   della   determinazione   del   corrispettivo  a  favore
dell'armatore, di  cui  al  precedente  art.  1,  verranno  presi  in
considerazione  i  seguenti  oneri:  costo dell'equipaggio, costo del
carburante,  oneri  di  assicurazione,  costo   della   manutenzione,
materiale  di consumo delle apparecchiature di laboratorio installate
a bordo, materiale di consumo  ordinario,  spese  generali  e  quanto
altro documentabile attinente all'esercizio della motonave.
  Gli   oneri  per  la  manutenzione  straordinaria  nonche'  per  il
completamento ed il rinnovo della  strumentazione  scientifica  e  di
navigazione   installata  a  bordo  della  motonave  saranno  assunti
direttamente dalla Regione.