Art. 3. Spese di esercizio e manutenzione della motonave Ai fini della determinazione del corrispettivo a favore dell'armatore, di cui al precedente art. 1, verranno presi in considerazione i seguenti oneri: costo dell'equipaggio, costo del carburante, oneri di assicurazione, costo della manutenzione, materiale di consumo delle apparecchiature di laboratorio installate a bordo, materiale di consumo ordinario, spese generali e quanto altro documentabile attinente all'esercizio della motonave. Gli oneri per la manutenzione straordinaria nonche' per il completamento ed il rinnovo della strumentazione scientifica e di navigazione installata a bordo della motonave saranno assunti direttamente dalla Regione.