Art. 4.
                      Commissione di vigilanza
 
  Con  provvedimento della Giunta regionale e' istituita una apposita
Commissione  di  vigilanza  sull'esercizio  della   motonave,   cosi'
composta:
   tre   funzionari   della   Regione,   di  cui  due  designati  dal
Coordinatore del Settore Ecologia e T.A. e uno dal  Coordinatore  del
Settore Finanza e Patrimonio;
   il  comandante dell'Ufficio di Porto ove la motonave ha il proprio
ricovero abituale o un suo delegato;
   un rappresentante dell'armatore cui venga affidata la gestione.
  I componenti della Commissione  durano  in  carica  cinque  anni  e
possono essere confermati.
  La  Commissione  di  vigilanza  cura  che la motonave venga usata e
mantenuta secondo le norme della buona tecnica  e  nel  rispetto  del
Codice della Navigazione.
  La   Commissione   vigila  altresi'  affinche'  vengano  osservati,
nell'uso della motonave, gli  indirizzi  e  le  prescrizioni  emanati
dalla  Giunta  regionale, fornendo periodicamente notizie alla Giunta
stessa.
  La  Commissione  di  vigilanza  esamina,   inoltre,   la   gestione
amministrativa  e  contabile  connessa  all'esercizio della motonave,
fornendo i pareri richiesti dalla Giunta regionale  anche  in  ordine
alla  necessita'  e  congruita'  delle  spese  di  cui al 2 comma del
precedente art. 3.
  Ai Componenti esterni della Commissione, che si riunisce presso  il
Settore  Ecologia  della  Giunta  regionale,  e'  attribuito  il solo
rimborso delle spese di missione, qualora ricorrano le  condizioni  e
secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente  in  materia di
trattamento di missione dei dirigenti regionali.