Art. 4. Commissione di vigilanza Con provvedimento della Giunta regionale e' istituita una apposita Commissione di vigilanza sull'esercizio della motonave, cosi' composta: tre funzionari della Regione, di cui due designati dal Coordinatore del Settore Ecologia e T.A. e uno dal Coordinatore del Settore Finanza e Patrimonio; il comandante dell'Ufficio di Porto ove la motonave ha il proprio ricovero abituale o un suo delegato; un rappresentante dell'armatore cui venga affidata la gestione. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati. La Commissione di vigilanza cura che la motonave venga usata e mantenuta secondo le norme della buona tecnica e nel rispetto del Codice della Navigazione. La Commissione vigila altresi' affinche' vengano osservati, nell'uso della motonave, gli indirizzi e le prescrizioni emanati dalla Giunta regionale, fornendo periodicamente notizie alla Giunta stessa. La Commissione di vigilanza esamina, inoltre, la gestione amministrativa e contabile connessa all'esercizio della motonave, fornendo i pareri richiesti dalla Giunta regionale anche in ordine alla necessita' e congruita' delle spese di cui al 2 comma del precedente art. 3. Ai Componenti esterni della Commissione, che si riunisce presso il Settore Ecologia della Giunta regionale, e' attribuito il solo rimborso delle spese di missione, qualora ricorrano le condizioni e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione dei dirigenti regionali.