Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
  1. All'onere derivante dalla  applicazione  della  presente  legge,
valutato, per l'anno 1996 in L. 250.000.000, si provvede introducendo
variazioni,  in  termini  di  competenza  e  cassa,  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale  per  il  medesimo
esercizio finanziario:
  (Omissis).
  2.  La  partita  n.  12  dell'elenco  n.  3 allegato al bilancio di
previsione per il 1996 e' soppressa.
  3. Il relativo capitolo di entrata sara' istituito con decreto  del
Presidente della Giunta regionale a norma della L.R. di contabilita'.
  4.  Per  gli esercizi successivi al 1996 le leggi di approvazione o
variazione dei pertinenti  bilanci  regionali  determinano  ai  sensi
dell'art.  10  della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, gli oneri relativi
agli interventi previsti dalla presente legge.