Art. 5. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 250.000.000, si provvede introducendo variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario: (Omissis). 2. La partita n. 12 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 e' soppressa. 3. Il relativo capitolo di entrata sara' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale a norma della L.R. di contabilita'. 4. Per gli esercizi successivi al 1996 le leggi di approvazione o variazione dei pertinenti bilanci regionali determinano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge.