Art. 10.
                        Sedute del Consiglio
 
  1.  Il  CREL  si  riunisce  in  seduta pubblica e ai lavori possono
partecipare senza diritto di voto, il Presidente e i Componenti della
Giunta, nonche'  i  Consiglieri  regionali;  possono  inoltre  essere
invitati  i  Parlamentari  eletti  nella  Regione, i Presidenti delle
Province, i Sindaci ed esperti nelle diverse discipline.
  2. Il CREL si riunisce, su  convocazione  del  proprio  Presidente,
ogni  due  mesi  in  seduta  ordinaria e ogni qualvolta problematiche
urgenti lo richiedano in via straordinaria.