Art. 10. Sedute del Consiglio 1. Il CREL si riunisce in seduta pubblica e ai lavori possono partecipare senza diritto di voto, il Presidente e i Componenti della Giunta, nonche' i Consiglieri regionali; possono inoltre essere invitati i Parlamentari eletti nella Regione, i Presidenti delle Province, i Sindaci ed esperti nelle diverse discipline. 2. Il CREL si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, ogni due mesi in seduta ordinaria e ogni qualvolta problematiche urgenti lo richiedano in via straordinaria.