Art. 11 Programmazione e partecipazione delle attivita' 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il CREL presenta al Consiglio regionale una relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, indicante le attivita' previste e gli oneri conseguenti. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CREL presenta alla Presidenza della Giunta regionale ed alla Presidenza del Consiglio regionale una relazione sulla attivita' svolta. La Presidenza del Consiglio regionale provvedera' a sottoporre tale relazione all'Assemblea regionale nella prima seduta utile per la presa d'atto. 3. Limitatamente al primo anno di attivita' la relazione di cui al primo comma deve essere presentata entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge.