Art. 11
           Programmazione e partecipazione delle attivita'
 
  1. Entro il  30  settembre  di  ogni  anno,  il  CREL  presenta  al
Consiglio  regionale  una  relazione previsionale e programmatica per
l'anno successivo,  indicante  le  attivita'  previste  e  gli  oneri
conseguenti.
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CREL presenta alla Presidenza
della Giunta regionale ed alla Presidenza del Consiglio regionale una
relazione   sulla  attivita'  svolta.  La  Presidenza  del  Consiglio
regionale  provvedera'  a  sottoporre  tale  relazione  all'Assemblea
regionale nella prima seduta utile per la presa d'atto.
  3.  Limitatamente al primo anno di attivita' la relazione di cui al
primo  comma  deve  essere  presentata  entro  novanta  giorni  dalla
approvazione della presente legge.