Art. 12. Direttore 1. Il CREL ha un Direttore nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Presidente dello stesso CREL. 2. Il Direttore dirige i servizi del Consiglio ed esercita le funzioni attribuitegli dal Regolamento e dall'Ufficio di Presidenza. 3. Il Direttore e' nominato previo contratto quinquennale (da stipularsi tra le parti) ai sensi dell'art. 4 della legge 18.4.1962, n. 230. Ad esso e' riconosciuto il trattamento economico corrispondente a quello iniziale spettante al Dirigente della Regione Abruzzo. 4. La nomina del Direttore avviene sulla base dei principi e dei criteri contenuti negli articoli 19, 28 e 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.