Art. 12.
                              Direttore
 
  1.  Il  CREL  ha  un  Direttore nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il
parere del Presidente dello stesso CREL.
  2. Il Direttore dirige i  servizi  del  Consiglio  ed  esercita  le
funzioni attribuitegli dal Regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.
  3.  Il  Direttore  e'  nominato  previo  contratto quinquennale (da
stipularsi tra le parti) ai sensi dell'art. 4 della legge  18.4.1962,
n.   230.      Ad  esso  e'  riconosciuto  il  trattamento  economico
corrispondente a quello iniziale spettante al Dirigente della Regione
Abruzzo.
  4. La nomina del Direttore avviene sulla base dei  principi  e  dei
criteri  contenuti  negli  articoli 19, 28 e 57 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.