Art. 2. Attribuzioni 1. Il CREL espleta le proprie attribuzioni provvedendo a: esprimere parere obbligatorio non vincolante sul Programma Regionale di Sviluppo, sul Quadro Regionale di Riferimento e sui loro successivi aggiornamenti; contribuire all'elaborazione della legislazione regionale in materia socio-economica, formulando suggerimenti ed osservazioni a richiesta degli organi regionali; elaborare appositi rapporti al Consiglio ed alla Giunta regionale su determinati aspetti della realta' economica e sociale; proporre le iniziative che ritiene opportune in materia di economia e lavoro in campo regionale. 2. In relazione alle attivita' derivanti dalle competenze di cui al precedente comma, il Presidente del CREL, sentito l'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 5, puo' costituire Commissioni, Gruppi di lavoro, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'organo e delle tematiche da trattare. 3. Il CREL, in relazione alle proprie attivita', puo' proporre alla Giunta regionale l'affidamento di studi, di ricerche e di collaborazioni, ad Amministrazioni, ad Enti Pubblici e a privati, specializzati nella specifica materia.