Art. 2.
                            Attribuzioni
 
  1. Il CREL espleta le proprie attribuzioni provvedendo a:
    esprimere  parere  obbligatorio  non  vincolante  sul   Programma
Regionale di Sviluppo, sul Quadro Regionale di Riferimento e sui loro
successivi aggiornamenti;
   contribuire   all'elaborazione  della  legislazione  regionale  in
materia socio-economica, formulando suggerimenti  ed  osservazioni  a
richiesta degli organi regionali;
   elaborare  appositi rapporti al Consiglio ed alla Giunta regionale
su determinati aspetti della realta' economica e sociale;
   proporre  le  iniziative  che  ritiene  opportune  in  materia  di
economia e lavoro in campo regionale.
  2. In relazione alle attivita' derivanti dalle competenze di cui al
precedente comma,  il  Presidente  del  CREL,  sentito  l'Ufficio  di
Presidenza  di cui al successivo art. 5, puo' costituire Commissioni,
Gruppi  di  lavoro,  tenendo  conto  delle  rappresentanze   presenti
nell'organo e delle tematiche da trattare.
  3. Il CREL, in relazione alle proprie attivita', puo' proporre alla
Giunta   regionale   l'affidamento   di   studi,  di  ricerche  e  di
collaborazioni, ad Amministrazioni, ad Enti  Pubblici  e  a  privati,
specializzati nella specifica materia.