Art. 3. Composizione 1. Il CREL e' composto dal Presidente e dai seguenti membri: a) cinque esperti in materie economiche e sociali nominati dal Consiglio regionale; b) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno dei dirigenti d'azienda ed uno dei quadri, designati dalle rispettive Associazioni, e otto tra i designati dalle organizzazioni sindacali, scelti dalla Giunta regionale d'intesa con la Prima Commissione consiliare; c) quattordici membri, di cui uno in rappresentanza degli istituti di credito con sede legale nella Regione designato dall'ABI e tredici rappresentanti delle imprese e del lavoro autonomo scelti dalla Giunta regionale d'intesa con la Prima Commissione consiliare, di cui tre tra i designati dalle organizzazioni degli imprenditori del Settore Industria, tre tra i designati dalle organizzazioni del Settore Artigianato, tre tra i designati dalle organizzazioni del settore Agricoltura e della Pesca, due tra i designati dalle organizzazioni del Commercio, del Turismo e dei servizi, due tra quelli designati dalle organizzazioni rappresentative della Cooperazione; d) undici rappresentanti delle Autonomie Locali, del mondo accademico, delle associazioni ambientaliste e del volontariato cosi' distinti: 1) il Presidente della Associazione regionale dei Comuni d'Italia; 2) il Presidente della Associazione regionale dell'Unione delle Province italiane; 3) il Presidente della Associazione regionale dell'Unione dei Comuni Montani; 4) il Presidente della Associazione regionale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali; 5) i Rettori delle tre Universita' dell'Abruzzo; 6) il Presidente regionale dell'Unione Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 7) due rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste della Regione presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente, scelti dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle stesse Associazioni; 8) un rappresentante delle Associazioni del volontariato presenti nella Regione, designato dalla Conferenza regionale del volontariato di cui alla L.R. 12 agosto 1993, n. 37. 2. La Giunta regionale nell'operare la scelta tra le designazioni pervenute per i punti b), c), d), quest'ultimo limitatamente alle Associazioni ambientaliste, si fonda sul criterio della maggiore rappresentativita' a livello regionale. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla scadenza del mandato del CREL, gli Enti e le associazioni di cui al 1 comma fanno pervenire le designazioni al Presidente della Giunta regionale. 4. Trascorso il termine di cui sopra, il CREL e' validamente costituito qualora siano state comunque espresse almeno tante designazioni da permettere la nomina di un numero di membri pari alla maggioranza dei componenti. 5. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute per oltre tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale e sono sostituiti dall'organo che ha proceduto alla nomina con le modalita' di cui al presente articolo.