Art. 3.
                            Composizione
 
  1. Il CREL e' composto dal Presidente e dai seguenti membri:
   a)  cinque  esperti  in  materie economiche e sociali nominati dal
Consiglio regionale;
   b) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno  dei
dirigenti  d'azienda  ed  uno  dei quadri, designati dalle rispettive
Associazioni, e otto tra i designati dalle organizzazioni  sindacali,
scelti  dalla  Giunta  regionale  d'intesa  con  la Prima Commissione
consiliare;
   c) quattordici membri, di cui uno in rappresentanza degli istituti
di credito con sede legale nella Regione designato dall'ABI e tredici
rappresentanti delle imprese  e  del  lavoro  autonomo  scelti  dalla
Giunta regionale d'intesa con la Prima Commissione consiliare, di cui
tre  tra  i  designati  dalle  organizzazioni  degli imprenditori del
Settore Industria, tre  tra  i  designati  dalle  organizzazioni  del
Settore  Artigianato,  tre  tra  i designati dalle organizzazioni del
settore  Agricoltura  e  della  Pesca,  due  tra  i  designati  dalle
organizzazioni  del  Commercio,  del  Turismo  e dei servizi, due tra
quelli   designati   dalle   organizzazioni   rappresentative   della
Cooperazione;
   d)   undici  rappresentanti  delle  Autonomie  Locali,  del  mondo
accademico, delle associazioni ambientaliste e del volontariato cosi'
distinti:
   1)  il  Presidente  della  Associazione   regionale   dei   Comuni
d'Italia;
   2)  il  Presidente  della Associazione regionale dell'Unione delle
Province italiane;
   3) il Presidente  della  Associazione  regionale  dell'Unione  dei
Comuni Montani;
   4) il Presidente della Associazione regionale della Confederazione
Italiana Servizi Pubblici Enti Locali;
   5) i Rettori delle tre Universita' dell'Abruzzo;
   6)  il  Presidente  regionale  dell'Unione  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
   7)  due  rappresentanti  delle  Associazioni  Ambientaliste  della
Regione  presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente, scelti dalla
Giunta regionale tra quelli designati dalle stesse Associazioni;
   8) un rappresentante delle Associazioni del volontariato  presenti
nella  Regione, designato dalla Conferenza regionale del volontariato
di cui alla L.R. 12 agosto 1993, n. 37.
  2.  La  Giunta regionale nell'operare la scelta tra le designazioni
pervenute per i punti b), c),  d),  quest'ultimo  limitatamente  alle
Associazioni  ambientaliste,  si  fonda  sul  criterio della maggiore
rappresentativita' a livello regionale.
  3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge  o  dalla  scadenza  del  mandato  del  CREL,  gli  Enti  e  le
associazioni di cui al 1 comma fanno  pervenire  le  designazioni  al
Presidente della Giunta regionale.
  4.  Trascorso  il  termine  di  cui  sopra,  il CREL e' validamente
costituito  qualora  siano  state  comunque  espresse  almeno   tante
designazioni da permettere la nomina di un numero di membri pari alla
maggioranza dei componenti.
  5. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano alle
sedute  per  oltre  tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti
dalla Giunta regionale e sono sostituiti dall'organo che ha proceduto
alla nomina con le modalita' di cui al presente articolo.