Art. 4. Procedure di nomina e durata del Consiglio 1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto il Presidente del CREL, scelto tra esperti in discipline economiche, sociali e giuridiche e al di fuori dei componenti di cui al precedente art. 3; con il medesimo provvedimento sono nominati gli altri componenti del CREL. 2. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati. 3. Lo scioglimento del Consiglio regionale comporta comunque la decadenza del CREL. 4. La sostituzione di uno o piu' componenti e' possibile in qualsiasi momento su proposta dell'Ente od organismo interessato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 5. In caso di decesso, dimissione o decadenza del Presidente del CREL o di membri di questo, entro trenta giorni e con le stesse modalita', viene nominato il successore che rimane in carica sino alla scadenza dell'organo. 6. La carica di Presidente o di componente del CREL e' incompatibile con quella di parlamentare nazionale, europeo, di consigliere o di componente della Giunta regionale. 7. La nomina a Presidente e Consigliere del CREL e' subordinata al possesso delle condizioni di eleggibilita' alla carica di Consigliere regionale; la perdita di tali condizioni comporta la decadenza immediata dall'incarico.