Art. 4.
             Procedure di nomina e durata del Consiglio
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio  decreto
il  Presidente del CREL, scelto tra esperti in discipline economiche,
sociali e  giuridiche  e  al  di  fuori  dei  componenti  di  cui  al
precedente  art.  3;  con il medesimo provvedimento sono nominati gli
altri componenti del CREL.
  2. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica per cinque  anni
e possono essere riconfermati.
  3.  Lo  scioglimento  del  Consiglio regionale comporta comunque la
decadenza del CREL.
  4. La sostituzione  di  uno  o  piu'  componenti  e'  possibile  in
qualsiasi  momento su proposta dell'Ente od organismo interessato con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
  5. In caso di decesso, dimissione o decadenza  del  Presidente  del
CREL  o  di  membri  di  questo,  entro trenta giorni e con le stesse
modalita', viene nominato il successore che  rimane  in  carica  sino
alla scadenza dell'organo.
  6.   La   carica   di  Presidente  o  di  componente  del  CREL  e'
incompatibile con  quella  di  parlamentare  nazionale,  europeo,  di
consigliere o di componente della Giunta regionale.
  7.  La nomina a Presidente e Consigliere del CREL e' subordinata al
possesso delle condizioni di eleggibilita' alla carica di Consigliere
regionale; la  perdita  di  tali  condizioni  comporta  la  decadenza
immediata dall'incarico.