Art. 6. Presidente 1. Il Presidente del CREL e' nominato al di fuori dei componenti di cui all'art. 3 con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale. 2. Il Presidente dura in carica 5 anni e puo' essere confermato. 3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza, fino a quando non sia nominato il nuovo Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente piu' anziano di eta'. 4. Il Presidente rappresenta il CREL, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, stabilendone i rispettivi ordini del giorno.