Art. 6.
                             Presidente
 
  1. Il Presidente del CREL e' nominato al di fuori dei componenti di
cui  all'art.  3  con  decreto  del  Presidente  della Giunta, previa
deliberazione della Giunta regionale.
  2. Il Presidente dura in carica 5 anni e puo' essere confermato.
  3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza, fino  a  quando  non
sia  nominato  il  nuovo  Presidente,  le  funzioni  sono  svolte dal
Vicepresidente piu' anziano di eta'.
  4. Il  Presidente  rappresenta  il  CREL,  convoca  e  presiede  le
riunioni  del  Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, stabilendone i
rispettivi ordini del giorno.