Art. 9.
                             Regolamento
 
  1. Il CREL adotta, entro 45 giorni dalla istituzione, a maggioranza
assoluta dei componenti, un Regolamento per disciplinare  la  propria
attivita'.  Il  Regolamento  e'  approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale e le modifiche sono apportate  con  la  stessa
procedura.
  2.  Il  Regolamento  disciplina  il funzionamento degli organi e le
rispettive competenze.