Art. 9. Regolamento 1. Il CREL adotta, entro 45 giorni dalla istituzione, a maggioranza assoluta dei componenti, un Regolamento per disciplinare la propria attivita'. Il Regolamento e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e le modifiche sono apportate con la stessa procedura. 2. Il Regolamento disciplina il funzionamento degli organi e le rispettive competenze.